STATUTO
Articolo 1 (Denominazione e simbolo).
La denominazione dell’Associazione è “RINASCIMENTO EUROPEO”.
Costituisce simbolo della stessa quello dettagliatamente descritto all’articolo 6 dell’atto costitutivo,
del quale fa parte lo Statuto. Può, di volta in volta, essere stabilito che il medesimo sia integrato, a
seconda dell’utilizzo, su proposta del Presidente e del Vicepresidente, mediante aggiunta di simboli
o diciture all’interno di esso, senza tuttavia che la nuova parte aggiunta venga per questo a costituire
permanentemente parte del simbolo stesso.
In caso di scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’articolo 12 comma 2, il simbolo non potrà
essere oggetto di uso da parte degli odierni associati, o di alcuno di essi, se non con il comune
espresso accordo scritto di tutti, e compete altresì a ciascuno degli odierni associati la capacità di
agire individualmente nei confronti di eventuali terzi, con ogni forma e in ogni sede, anche in
giudizio, sia in via ordinaria, sia in via cautelare o d’urgenza, per la tutela del simbolo in ogni sua
parte.
Articolo 2 (Oggetto e finalità Associative).
L’Associazione ha il fine di attuare un programma politico di libertà, democrazia, verità e giustizia sociale, di liberalismo economico, di solidarietà ed equità fiscale, con vocazione europea.
Costituisce altresì ulteriore scopo dell’Associazione quello di svolgere azione politica, in ogni sua tradizionale forma e, segnatamente, attraverso l’attività dei gruppi che si formeranno tra gli eletti nella sede parlamentare nazionale e in ogni altra sede istituzionale.
Articolo 3 (Sede Associativa).
L’Associazione ha sede legale in Modena, in via Castelmaraldo, 39. Compete al Consiglio
Direttivo il potere di trasferire la stessa in altro indirizzo nella città di Modena, nonchè di istituire sedi secondarie o uffici operativi in Italia e all’estero.
Articolo 4 (Associati).
Partecipano all’Associazione gli Associati che l’hanno costituita, e altro o altri soggetti, che siano
stabiliti da essi mediante unanime decisione di cooptazione previo parere favorevole del Consiglio
Direttivo. Partecipano inoltre a singole iniziative svolte dall’Associazione, ovvero al complesso di
alcune di esse, gli ulteriori soggetti terzi, anche se non ad essa Associati, volta che così risulti
stabilito dal Consiglio direttivo dell’Associazione.
Potranno essere in particolare indicati quali componenti delle liste elettorali proposte
dall’Associazione soggetti terzi, senza che vi sia obbligo da parte degli stessi di richiedere o di
ottenere l’associazione ad essa.
Compete agli Associati la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Presidente e del
Vicepresidente, dei rappresentanti legali e l’approvazione del rendiconto dell’esercizio associativo
che è loro annualmente sottoposto dai responsabili legali. Compete altresì agli Associati che hanno
costituito l’Associazione la decisione, da adottarsi all’unanimità fra loro, di applicabilità ai nuovi
Associati, di quanto previsto dall’articolo 3 dell’atto costitutivo. Costituisce dovere degli Associati il
rispetto del presente Statuto e di ogni altra decisione assunta in conformità ad esso, all’atto
costitutivo e a qualsiasi altro accordo stipulato fra gli Associati per il funzionamento
dell’Associazione e per l’attuazione dei suoi scopi e delle sue finalità, ivi aggiunti gli eventuali
accordi da questa stipulati con terzi. Il mancato rispetto dei doveri fra gli Associati può costituire
ragione di estromissione dall’Associazione a seguito di decisione assunta da tutti gli altri con la
maggioranza dei quattro quinti.
Articolo 5 (Organi Associativi)
Sono organi dell’Associazione:
– Il Presidente e il Vicepresidente
– Il Consiglio Direttivo
– I tesorieri, se nominati
– L’Assemblea degli Associati.
Articolo 6 (Presidente e Vicepresidente)
Il Presidente e il Vicepresidente hanno la rappresentanza politica dell’Associazione e ne
stabiliscono, previa consultazione del Consiglio Direttivo, le linee di proposta e di iniziativa.
Rappresentano, in particolare, l’Associazione in Italia, in Europa e internazionalmente, presso le
sedi istituzionali e nelle trattative politiche.
Danno gli indirizzi di attività dell’Associazione su base nazionale. Dispongono dell’utilizzo del
simbolo dell’Associazione in relazione alla sua eventuale integrazione con elementi o diciture
aggiuntive. Decidono le candidature nelle competizioni elettorali e dispongono per il deposito delle
liste delle candidature attraverso i rappresentanti legali o loro delegati.
Il Presidente e il Vicepresidente assumono le proprie decisioni di concerto fra loro, salvo che nei casi in cui sia previsto che le stesse debbano essere unanimi.
Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati dagli Associati di concerto fra loro.
Articolo 7 (Consiglio Direttivo)
E’ composto da 5 membri e di esso fanno parte i rappresentanti legali e cioè cinque componenti
nominati dagli Associati, con votazione a maggioranza su proposta di ciascuno di essi. La nomina
dei componenti avverrà con un sistema di votazione di lista bloccata, senza espressione di
preferenza. Saranno nominati i primi cinque nominativi della lista che avrà riportato il maggior
numero dei voti.
Saranno altresì nominati i primi nominativi della lista che avrà riportato il minor numero di voti.
Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che è convocato dal Presidente e dal Vicepresidente,
che partecipano ai relativi lavori e li coordinano, e svolge funzione consultiva dei medesimi tutte le
volte che ne è richiesto e, in particolare, con riferimento alle linee di proposta, di iniziativa e
dell’attività politica. Svolge altresì tutte le ulteriori funzioni previste dallo Statuto o loro delegate
dagli Associati. Il Consiglio Direttivo, salvo che nei casi in cui sia richiesta l’assunzione di una
decisione all’unanimità, assume di norma le proprie decisioni a maggioranza di tutti coloro che lo
compongono. In caso di parità, si pronuncia in via eccezionale sull’argomento in discussione anche
il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, il cui voto prevale. Il
Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni e ciascuno dei componenti può essere revocato in
ogni tempo per decisione dell’associato che lo ha proposto.
Articolo 8 (Rappresentanti legali).
La rappresentanza dell’Associazione ai sensi dell’articolo 36 e seguenti del codice civile, di fronte ai
terzi ed in giudizio, spetta a due rappresentanti legali che esercitano i loro poteri congiuntamente e
con firma congiunta. Essi, con uguale formalità, possono istituire o assegnare deleghe per lo
svolgimento di singole operazioni o di gruppi di esse. Possono altresì attribuire, sempre
congiuntamente tra loro, ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo, o anche a persone
estranee a questo, specifici compiti o assegnare loro competenze in materie determinate, attribuendo
i relativi occorrenti poteri. E’ di specifica competenza dei rappresentanti legali dell’Associazione,
ovvero di persone dai medesimi delegate, la presentazione delle candidature e dei contrassegni
elettorali. I rappresentanti legali sono mominati dagli Associati di concerto fra loro e possono essere
revocati e sostituiti in ogni tempo.
E’ di specifica competenza dei legali rappresentanti dell’Associazione la presentazione ai Presidenti
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica della richiesta ai sensi dell’art.1, comma 2
legge 3 giugno 1999, n.157 di poter usufruire dei rimborsi ivi previsti, oltrechè, ancora, la
riscossione dei medesimi e di ogni altro contributo pubblico dovuto per legge.
Articolo 9 (Tesorieri)
Sono nominati con voto unanime dai rappresentanti legali, possono essere in numero massimo di due , ove ne è ravvisata l’opportunità, e svolge le funzioni dagli stessi indicati, esercitando le attribuzioni e i poteri loro espressamente conferiti nell’atto di nomina.
La sottoscrizione del provvedimento di nomina è munito di autentica notarile, se sono attribuiti poteri di rapprsentanza dell’Associazione nei rapporti con i terzi.
I tesorieri svolgono la loro funzione congiuntamente e con firma congiunta e, qualora ne sia nominato uno solo, questi svolge la propria funzione congiuntamente e con firma congiunta con uno dei due rappresentanti legali dell’Associazione.
Articolo 10 (Assemblea degli Associati)
L’Assemblea degli Associati si riunisce per decisione assunta a maggioranza dagli stessi o anche a
seguito di iniziativa di uno solo di essi. L’Assemblea svolge le funzioni e ha le competenze e
prerogative stabilite nel presente Statuto. Ai suoi lavori partecipano il Presidente e il
Vicepresidente, che li coordinano e, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Direttivo.
Articolo 11 (Patrimonio di funzionamento e rendiconto)
L’Associazione dispone di un patrimonio di funzionamento che sarà annualmente stabilito dal
Consiglio Direttivo in relazione alla relativa previsione di spesa e che – sempre su disposizione di
questo – può essere all’occorrenza implementato in funzione di necessità sopravvenute.
Il patrimonio di funzionamento è alimentato nelle forme e secondo quanto stabilito dal Consiglio
Direttivo.
Al termine di ciascun anno Associativo, che avrà luogo ad ogni 30 dicembre, i rappresentanti legali,
nel termine dei successivi trenta giorni, redigeranno e sottoporranno all’Assemblea degli Associati il
rendiconto economico dell’esercizio, convocando la medesima per la relativa approvazione, che ha
luogo se vi è previo parere favorevole del Consiglio Direttivo.
Articolo 12 (Durata)
La durata dell’Associazione, salvo che la stessa non venga prima della scadenza stabilita a tempo
indeterminato, per unanime decisione degli Associati, è fissata al 30 dicembre 2020.
L’Associazione, anche prima della data di cui sopra, potrà essere tuttavia sciolta per volontà
unanime degli Associati, con interruzione anche immediata dell’azione politica comune.
Articolo 13 (Modifica dello Statuto)
Le norme del presente statuto possono essere modificate in qualsiasi tempo dall’Assemblea degli
Associati. La relativa decisione, in via transitoria e in ragione della temporaneità dello stesso, in
attesa che alla formazione del soggetto politico unico, come sopra prevista ai sensi dell’articolo 2
comma 2, si accompagni la determinazone delle definitive regole associative anche in tale materia,
è assunta all’unanimità degli stessi.
Modena 29/12/2010